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Toscana, deliberazione n. 191 – Spese di viaggio amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese di viaggio per le missioni compiute dagli amministratori locali, in ragione del loro mandato, secondo la disciplina contenuta nel regolamento dell’ente.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 191/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 ottobre, hanno chiarito che per le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, non è più applicabile il regolamento interno dell’ente ma deve essere applicata esclusivamente la disciplina di cui al d.m. 4 agosto 2011.

L’attuale formulazione dell’articolo 84 del Tuel dispone che “agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

Il d.m. richiamato nell’articolo 84 del Tuel, è stato emanato il 4 agosto 2011 e prevede un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a quanto previsto dal medesimo decreto a favore degli amministratori degli enti che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal comune presso cui svolgono le proprie funzioni.

Per quanto concerne, nello specifico, le spese di viaggio, l’articolo 2 del citato decreto rinvia ai limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali.

 


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