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Veneto, deliberazione n. 631 – Indennità sindaci e assessori dopo legge 56/2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di individuazione del limite di spesa per gli oneri connessi alle attività degli amministratori locali dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

L’ente ha premesso che intende usufruire della facoltà offerta dall’articolo 1, comma 135, delle legge 56/2014 di nominare ex novo due Assessori (facoltà prima preclusa).

In particolare, l’ente ha chiesto se la rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco e dei nuovi Assessori possa essere effettuata con riferimento all’importo normativamente previsto dal d.l. 119/2000 (parametro uniforme ed omogeneo per tutti i comuni aventi la medesima dimensione demografica), oppure se debba essere considerata la spesa concretamente assunta dall’ente (che oltre al taglio obbligatorio del 10% ha applicato anche una ulteriore riduzione del 30%).

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 631/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno evidenziato che il numero degli amministratori degli enti locali, inizialmente stabilito nel d.lgs. 267/2000, è stato oggetto di varie modifiche nel corso degli ultimi anni, fino all’ultima introdotta dalla citata legge 56 che comporta un aumento complessivo del numero dei consiglieri e del numero massimo di assessori nei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Il legislatore, tuttavia, al fine di evitare un aumento della spesa pubblica, ha previsto espressamente, per i Comuni interessati, la rideterminazione dei relativi oneri al fine di assicurare l’invarianza della spesa in rapporto alla “legislazione vigente” (comma 136 della legge 56/2014).

Secondo i magistrati contabili, l’onere complessivo a carico dell’amministrazione comunale per le indennità attribuite al sindaco e ai due nuovi assessori non potrà superare il totale di quello in precedenza sostenuto per la corresponsione della medesima indennità al solo Sindaco.

A tal proposito, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 148, comma 2, lettera d) del Tuel, come riformulato dal d.l. 174/2012, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile anche qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ad un “aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali”.

Detta attività di verifica, peraltro, in base al successivo comma 3 del medesimo articolo, può essere attivata anche dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti qualora, nell’ambito del loro controllo finanziario sugli enti locali, rilevino un aumento della menzionata spesa.


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