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Puglia, deliberazione n. 176 – Errata quantificazione fondo e art. 4 d.l. 16/2014


Un sindaco ha chiesto se i risparmi derivanti dalle mancate assunzioni contenute nella programmazione per il fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015 possano essere portati a compensazione con le somme indebitamente erogate per violazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, da recuperare integralmente secondo le modalità indicate dall’articolo 4, comma 1, del d.l. 16/2014.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 176/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 ottobre, hanno chiarito che l’articolo 4 del d.l. 16/2014 stabilisce le modalità di recupero delle somme indebitamente erogate per mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa.

Tale disposizione prevede che il recupero avvenga sulle risorse finanziarie destinate alla suddetta contrattazione “mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”.

La stessa disposizione, inoltre, prevede l’obbligo, unitamente al recupero delle somme a valere sul fondo per il trattamento accessorio, di adottare misure di razionalizzazione organizzativa.

Le misure di riorganizzazione che devono essere adottate dagli enti locali consistono nella riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto per Ministro dell’interno previsto dall’articolo 263 del Tuel e validi per gli enti in condizioni di dissesto, con applicazione, al personale in soprannumero, delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11 e 12, del d.l. 95/2012 (mobilità, collocamento a riposo per i lavoratori che possiedono i requisiti pensionistici antecedenti alla disciplina introdotta con d.l. 211/2011, procedure di esubero, ecc.).

Il successivo comma 2 introduce la possibilità, per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità, di “compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1” nonché di quelli derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa di cui all’articolo 16, comma 4 e 5, del d.l. 98/2011.

Secondo i magistrati contabili tale disposizione ha carattere chiaramente eccezionale, in quanto introduce una sorta di “sanatoria” per le fattispecie di illegittima costituzione dei fondi della contrattazione integrativa.

Stante la natura eccezionale della disposizione, la stessa non può che essere interpretata restrittivamente, con conseguente esclusione anche di un eventuale ampliamento in via analogica del campo di applicazione.

Una prima linea interpretativa è stata tracciata dal Comitato temporaneo composto in seno alla Conferenza Unificata e costituito sulla base della circolare governativa n. 60/GAB del 12 maggio 2014.

Nel documento, concernente  “Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali”  Articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, recante “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”, il Comitato ha chiarito che il comma 1 dell’articolo 4 si applica alle ipotesi di costituzione dei fondi in violazione dei vincoli finanziari (ponendo un obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate a seguito della costituzione illegittima del fondo), mentre il successivo comma 3 non sanziona l’illegittima costituzione del fondo, ma la fase successiva dell’utilizzo dello stesso in violazione della disciplina vigente (con particolare riferimento ad indennità non previste dal CCNL o in misura differente da quella stabilità dal CCNL, nonché al mancato rispetto dei principi di selettività con riferimento all’attribuzione della premialità e della carriera).

L’utilizzo illegittimo del fondo è assoggettato alla disciplina del comma 3 (che, nei casi ivi previsti, esclude la nullità e la sostituzione automatica delle clausole in contrasto con i vincoli e i limiti imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva nazionale), mentre la compensazione di cui al comma 2 rimane circoscritta ai casi di determinazione del fondo in contrasto con i vincoli finanziari prevista dal comma 1 ed opera con riferimento ai soli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014.

 


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