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Puglia, deliberazione n. 175 – Turn over dopo il d.l. 90/2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della nuova disciplina introdotta dal d.l. 90/2014 che, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali, ha abrogato l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 che consentiva di calcolare al 50% l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.

In particolare, l’ente ha chiesto se nell’ipotesi di assunzione, prima dell’emanazione del d.l. 90/2014, di una unità lavorativa nel settore dei servizi sociali, tale costo possa tuttora essere considerato al 50% ai fini di eventuali ed ulteriori assunzioni nel corso dell’anno.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 175/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno chiarito che gli enti locali devono conformarsi alla disciplina introdotta dal d.l. 90/2014 e, conseguentemente, non possono più trovare applicazione le disposizioni derogatorie contenute nell’abrogato articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

Non possono, infatti, individuarsi ipotesi derogatorie non espressamente contemplate dalla legge vigente.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014.

 


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