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Molise, deliberazione n. 173 – Indebitamento e debito fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricorrere all’indebitamento per finanziare un debito fuori bilancio derivante da una sentenza.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 173/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 194 del Tuel disciplina l’ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, individuando le tipologie per le quali è resa possibile l’imputazione dell’insorto obbligo in capo all’ente con l’adozione di apposita deliberazione del Consiglio.

La funzione della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall’art. 194 TUEL e, quindi, a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

Con particolare riferimento ai debiti derivanti da sentenza esecutiva, va precisato che il significato della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.

L’articolo 194, comma 3, del Tuel prevede che, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, deve provvedersi a norma dell’articolo 193, comma 3, e solo ove “non possa documentalmente provvedersi” in tal modo, è previsto il ricorso alla contrazione di mutui.

In questo caso “nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse”.

A seguito della legge costituzionale 3/2001, che ha consentito agli enti locali di indebitarsi esclusivamente per le spese di investimento (articolo 119 Cost.), l’articolo 41, comma 4, della legge 448/2001 ha chiarito che il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio è ammesso solo per quei debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge 3/2001 (ovvero il 7 novembre 2001).

Ciò che rileva, in modo particolare, è il momento di “maturazione” del debito.

L’espressione “debiti maturati” non indica un concetto giuridico univoco e determinato, né tantomeno esistono nozioni legislative di settore esportabili, ovvero utilizzabili come criterio di orientamento in settori diversi.

Come chiarito dalle Sezioni Riunite, nel caso della sentenza esecutiva il comando del giudice esclude ogni discrezionalità e sposta a monte il momento della maturazione del debito.

Da ciò consegue che, poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è a tale momento che deve farsi riferimento ai fini della “maturazione” dello stesso debito fuori bilancio.

Pertanto, sarà possibile ricorrere all’indebitamento solo nel caso in cui il deposito della sentenza sia avvenuto prima del 7 novembre 2001.

 


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