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Appalti: il contratto prevale sulle condizioni previste nel bando


L’impresa che stipula con il comune un contratto di appalto con contenuto diverso dal capitolato allegato al bando di gara non può sottrarsi ai nuovi obblighi assunti.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I civile, con la sentenza n. 21592 depositata il 13 ottobre 2014.

Nel caso di specie, un comune aveva affidato ad una ditta la realizzazione di ventidue alloggi popolari.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il capitolato speciale, che costituiva parte integrante del progetto allegato al bando di gara, era stato sostituito con un capitolato del tutto diverso, che poneva a carico dell’impresa oneri precedentemente non contemplati (riguardanti, in particolare, la progettazione esecutiva ed il calcolo degli impianti e delle strutture in cemento armato, precedentemente gravanti sul committente).

A distanza di due anni, la società succeduta all’aggiudicataria, aveva sollecitato la stipulazione di un atto aggiuntivo, che includesse tra gli atti dell’appalto il capitolato originario.

L’amministrazione aveva disposto la risoluzione per inadempimento del contratto.

La Corte ha chiarito che una volta conclusa la fase amministrativa preordinata alla scelta del contraente, disciplinata dalle regole dell’evidenza pubblica, il rapporto tra l’appaltatore e l’amministrazione committente è assoggettato esclusivamente alle condizioni risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti.

E’ al contratto, quindi, ed ai documenti ad esso allegati, che occorre far riferimento ai fini dell’individuazione degli obblighi dell’appaltatore, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al bando di gara, il cui contenuto deve ritenersi definitivamente superato per effetti dell’esaurimento della sua funzione.

Come evidenziato dalla Corte, nei contratti della p.a. conclusi all’esito di procedimenti ad evidenza pubblica la stipulazione non costituisce una mera riproduzione o ripetizione del negozio già formatosi per effetto dell’aggiudicazione e può quindi introdurre indicazioni integrative, volte a precisare aspetti rilevanti del rapporto.

Il contratto, tuttavia, non può essere modificato dopo l’aggiudicazione in modo sostanziale, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all’aggiudicatario (e ciò al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti), quanto nel caso in cui esse risultino più gravose.

Non è possibile, infatti, costringere l’aggiudicatario ad accollarsi oneri non valutati al momento dell’offerta.

In questo caso, l’aggiudicatario ha certamente il diritto di rifiutare le nuove condizioni opposte dall’amministrazione.

Nel caso in cui però tali modifiche siano accettate, e dunque l’aggiudicatario provveda alla sottoscrizione del contratto, lo stesso risulta vincolato alle condizioni risultanti dal contratto stipulato.

 


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