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Liguria, deliberazione n. 55 – Acquisto di azienda da parte di società in house


Un sindaco ha chiesto se la società a totale partecipazione comunale che gestisce un servizio pubblico locale possa procedere all’acquisto dell’azienda di una società a prevalente capitale privato dichiarata fallita, con conseguente acquisizione del personale dell’impresa cedente in forza dell’articolo 2112 del codice civile.

In alternativa, l’ente ha chiesto se sia possibile avviare un procedimento di acquisizione di personale che garantisca l’espletamento di procedure selettive informate ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 55/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno chiarito che una società a totale partecipazione comunale che gestisce un servizio pubblico locale non può concludere un contratto di acquisto di azienda a titolo definitivo da cui derivi obbligatoriamente il passaggio automatico di dipendenti assunti dall’impresa alienante “in forma diretta”, cioè senza il ricorso a procedure aperte di selezione pubblica.

L’articolo 18, comma 1, del d.l. 112/2008, infatti, prescrive per tali società il rispetto dei principi pubblicistici di cui all’articolo 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 nelle procedure di reclutamento del personale.

Pertanto, considerato che il trasferimento diretto del personale della società di cui viene rilevata l’azienda è un effetto inderogabile dalle parti e l’eventuale diversa pattuizione è nulla, spetterà alla società pubblica affidataria del servizio pubblico locale e allo stesso Comune, nell’ambito dei poteri di indirizzo e controllo, adottare, tra quelle in concreto possibili, soluzioni alternative a quella dell’acquisto definitivo del complesso dei beni aziendali della società fallita.

I magistrati contabili, inoltre, hanno evidenziato che in base alle nuove norme dettate dall’articolo 18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008 e dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, le società partecipate dagli enti locali devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

 


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