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Lazio, deliberazione n. 169 – Regolamento indennità utilizzo mezzo proprio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare il proprio mezzo per lo svolgimento di funzioni o incarichi istituzionali in contesti territoriali nei quali è assente un servizio di trasporto pubblico adeguato.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile applicare la regola del quinto del valore del prezzo di un litro di benzina per chilometro percorso.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 169/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno chiarito che nell’ipotesi in cui il mezzo proprio costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico, al dipendente autorizzato (anche “amministratore”) non può essere riconosciuta l’indennità chilometrica del quinto del prezzo di un litro di benzina super, un tempo riconosciuta dall’articolo 8 della legge n. 417/1978.

Spetta all’ente adottare un atto regolamentare per la definizione dei criteri di quantificazione del ristoro da riconoscere all’amministratore per l’utilizzo del mezzo proprio.

Tale atto regolamentare, come precisato dai magistrati contabili, deve essere adottato in modo tale da non realizzare una surrettizia reintroduzione dell’indennità chilometrica abrogata dal d.l. 78/2010 e tenendo conto della ratio della medesima norma, di contenimento della spesa pubblica, nonché degli oneri che l’ente avrebbe sostenuto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

 


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