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Campania, deliberazione n. 216 – Personale per progetto finanziato dal Ministero


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal computo delle spese del personale, ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006, gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici pubblici, in ragione della specifica destinazione conferita da norme di legge e nei limiti di quanto regolarmente speso e rendicontato.

L’ente ha premesso di essere beneficiario di un progetto, finanziato dal ministero dell’ambiente, che prevede l’assunzione a termine di giovani disoccupati.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 216/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 21/2014 secondo cui i vincoli imposti dal legislatore statale all’incremento dell’aggregato “spesa di personale” devono considerarsi cogenti.

In assenza di una specifica previsione normativa, possono essere escluse dal computo della spesa di personale, ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dal predetto comma 557, solo gli importi derivati da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati.

 


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