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Campania, deliberazione n. 214 – Patto di stabilità interno e accertamento delle entrate


Un sindaco ha chiesto un parere in materia di patto di stabilità interno e di accertamento delle entrate.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 214/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, dopo aver richiamato la normativa in materia, hanno chiarito che i dati da comunicare ai fini del monitoraggio del patto di stabilità devono coincidere, senza possibilità di deroghe ed eccezioni, con i dati “come riportati nei certificati di conto consuntivo”.

Nella redazione dei documenti contabili e dei prospetti dimostrativi del rispetto del patto di stabilità, gli enti locali devono avere riguardo:

– al principio della annualità, individuato dall’art. 162 del TUEL, secondo cui “L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto”.

– al principio di correttezza;

– al principio della competenza finanziaria che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni): nessuna eccezione è prevista per l’imputazione e l’accertamento delle entrate di parte corrente da computare ai fini del rispetto del patto di stabilità, salvo quelle espressamente previste dal legislatore e di volta in volta determinate da specifiche ed espresse norme derogatorie.

La non corretta imputazione di entrate e di impegni, senza avere riguardo ai richiamati principi di annualità, correttezza e competenza finanziaria, ha precise conseguenze sia in termini di verifica di gravi irregolarità amministrativo-contabili, sia in termini di responsabilità amministrativa.

 


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