Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle facoltà assunzionali dei comuni non sottoposti al patto di stabilità dopo l’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014.
In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile procedere ad assunzioni a tempo determinato, pur in assenza di spesa storica, sia nel 2009 che nel triennio 2007 —2009, facendo, quindi, riferimento al diverso limite stabilito dall’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 (contenimento della spesa del personale nell’ammontare di quella sostenuta nell’anno 2008).
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 213/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno chiarito che i parametri previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 sono applicabili sia agli Enti sottoposti che a quelli non sottoposti al patto di stabilità.
Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014.