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Friuli, deliberazione n. 159 – Incarichi dirigenziali: necessaria la laurea


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

In particolare, l’ente ha chiesto se la qualificazione professionale, particolare e comprovata, acquisibile “sul campo” per il fatto di aver svolto funzioni dirigenziali in organismi o enti o aziende pubblici o privati per almeno un quinquennio, costituisca requisito professionale alternativo rispetto alla particolare “specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria” (diploma di laurea).

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 159/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 ottobre, hanno provveduto ad un’analisi della disciplina sul conferimento degli incarichi a contratto negli enti locali.

Gli incarichi a contratto, regolamentati dall’articolo 110 del Tuel, possono avere a oggetto anche il conferimento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano con l’ente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Al di fuori della dotazione organica della dirigenza o dell’area direttiva, per gli enti in cui tale dotazione è comunque prevista, possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato, incarichi per i soli dirigenti e le alte specializzazioni (articolo 110, comma 2, 1° periodo).

In questi casi, gli incarichi così conferibili non possono superare il 5% del totale della dotazione organica “della dirigenza e dell’area direttiva” (articolo 110, comma 2, 2° periodo).

Per gli Enti di piccole dimensioni possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica dell’ente, contratti a tempo determinato “di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire” (articolo 110, comma 2, 3° periodo).

Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell’ente.

Infine, per gli enti con dotazione inferiore alle 20 unità è consentito il conferimento di un solo incarico.

La disciplina contenuta nell’articolo 110 del Tuel è stata integrata dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili hanno confermato il consolidato orientamento magistrale secondo cui il requisito del possesso del diploma di laurea costituisce requisito essenziale per l’accesso alle qualifiche dirigenziali nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, trattandosi di un requisito di base e necessariamente propedeutico, come si evince dalla lettura del necessariamente correlato articolo 28 successivo, che disciplina l’accesso alla qualifica dirigenziale.

Pertanto, qualora il conferimento dell’incarico provenga da un ente locale con contratto a termine, oltre al requisito di base del possesso della laurea, sarà necessario il possesso di uno dei requisiti delineati nell’articolo 19, comma 6 (specifica preparazione ed esperienza professionale).

Su tale consolidato impianto interpretativo si innestano le recentissime novelle normative recate sul dettato dell’articolo 110 dal d.l. 90/2014, che, nel mantenere fermi i requisiti già normativamente fissati per la qualifica da ricoprire, espressamente introduce il necessario previo esperimento di apposita procedura selettiva pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, “il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico” .

Infine, i magistrati contabili hanno ricordato che dopo le modifiche apportate dalla c.d. riforma “Brunetta”, la possibilità di ricorrere a soggetti esterni è stata limitata, consentendone il conferimento a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’Amministrazione.

Spetterà, dunque, all’amministrazione conferente dotare di adeguata motivazione la scelta amministrativo/gestionale in concreto operata, procedendo preliminarmente alla ricognizione delle professionalità interne e, solo in caso di esito negativo di tale verifica, affidando l’incarico a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014.

 


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