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Appalti esclusi: l’omessa indicazione dei costi della sicurezza non comporta l’esclusione


Nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici (allegato II B), qualora la lex specialis non contenga alcuna regola specifica sull’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, la stazione appaltante non può disporre l’esclusione automatica del concorrente che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta.

In tal caso, il concorrente deve essere chiamato a specificarli successivamente nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta.

Questo il principio ribadito dal Tar Lombardia, Brescia, sez. II, con la sentenza n. 1016 del 1° ottobre 2014.

L’articolo 20 del Codice dei contratti, al comma 1, precisa che “l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).”

Disposizione da integrare con quella del successivo articolo 27, secondo cui l’affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione dello stesso Codice deve avvenire “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”.

Sulla base di tali disposizioni, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha da tempo affermato che nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici (allegato II B), le disposizioni relative alla necessaria indicazione dei costi della sicurezza (articoli 86 e 87 del d.lgs. 163/2006) non sono direttamente applicabili (Cons. di Stato, sez. III, sent. 280/2014; Cons. di Stato, sez. III, sent. 1030/2014; Tar Lombardia, Milano, sez. III, ordinanza n. 1327 /2013; Cons. di Stato, sez. V, sent. 4510/2012).

Secondo tale indirizzo le disposizioni in questione non esprimono principi generali e neppure possono considerarsi come norme di principio.

La valutazione della stazione appaltante può sempre avvenire, successivamente, nell’ambito dell’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta.

 


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