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Congedi parentali e trattamento economico


La disciplina dei congedi parentali ex articolo 32 del d.lgs 151/2001 prevede che tutti i periodi di assenza dal lavoro siano computati nell’anzianità di servizio.

I primi 30 giorni, dei sei mesi complessivi fruiti entro il terzo anno di età del bambino, oltre ad essere retribuiti per intero, ex articolo 17, comma 5 del Ccnl 14/9/2000, fanno maturare anche le ferie e la tredicesima mensilità e valgono ai fini pensionistici e previdenziali.

Gli altri cinque mesi sono retribuiti al 30%.

L’indennità è riconosciuta nella stessa misura per gli ulteriori periodi di congedo fruiti entro il terzo anno.

Inoltre, in tutti gli altri periodi di congedo, tra il terzo e l’ottavo anno del minore, in caso di basso reddito (2,5 volte il trattamento minimo di pensione a cura dell’assicurazione generale obbligatoria) spetta il 30% della retribuzione.

A tal fine si fa riferimento al “reddito individuale dell’interessato“, come espressamente previsto dall’articolo 34 del d.lgs. 151/2001.

La misura reddituale sopra indicata, al fine di poter usufruire dell’indennità ridotta al 30%, è individuata dalla Circolare Inps 44/2014 il cui importo per l’anno in corso risulta pari a euro 16.294,85 ( = 6.517,94 x 2,5).

L’Inps, con la precedente circolare 59/2012 , aveva chiarito che la misura del reddito individuale del lavoratore interessato è costituito dal reddito imponibile ai fini fiscali (e quindi al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali), con esclusione:

– dell`indennità di maternità richiesta dal lavoratore;

– del reddito della casa di abitazione;

– dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati;

– dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

– dei redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi, o altri frutti corrisposti al possessore di obbligazioni);

– dei redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).

Devono essere, al contrario, ricompresi i redditi conseguiti all`estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’I.R.P.E.F..

Il reddito individuale da raffrontare è quello percepito dal lavoratore interessato nell’anno in cui ha inizio la prestazione o la frazione di essa.

Qualora si superi detto limite annuale è possibile utilizzare il congedo, ma senza alcuna retribuzione.

 

 


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