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Assunzioni: legittimo indire nuovi concorsi anche in presenza di graduatorie valide


Le p.a. possono procedere all’indizione di nuovi concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di nuovi posti in dotazione, anche quando vi siano graduatorie valide per il medesimo profilo da ricoprire.

I soggetti idonei non vincitori, collocati in tali graduatorie ancora vigenti, non vantano alcun diritto allo scorrimento delle stesse.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 4999 dell’8 ottobre 2014, con il quale ha accolto il ricorso presentato da una azienda sanitaria che aveva indetto un concorso per la copertura di posti istituiti a seguito di vari atti di riorganizzazione.

Il concorso era stato impugnato da alcuni soggetti collocati in una graduatoria ancora vigente per lo stesso profilo oggetto della nuova procedura, ritenendola illegittima in pendenza di una graduatoria di concorso ancora valida ed efficace per la medesima qualifica.

I ricorrenti avevano richiamato la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 28 luglio 2011, n. 14 che aveva espresso il principio secondo il quale, “in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria”.

Il Tar aveva accolto il ricorso, ritenendo non giustificate le argomentazioni dell’Amministrazione circa l’inapplicabilità dello scorrimento della graduatoria, sulla base della ricostruzione delle variazioni di organico intervenute dalla entrata in vigore dell’articolo 34 della legge 289/2002.

I giudici di primo grado avevano precisato che i posti oggetto della procedura concorsuale non erano qualificabili come posti di “nuova istituzione”, ma come “posti oggetto di riqualificazione”, già presenti nella dotazione organica vigente al tempo dello svolgimento del concorso al quale avevano partecipato i ricorrenti.

Il Consiglio di Stato, al contrario, ha ritenuto fondate le ragioni dell’Asl in merito alla legittimità dell’indizione di una nuova procedura, avendo rideterminato la dotazione e avendo istituito nuovi posti.

Secondo i giudici amministrativi, è vincolante il principio di cui all’articolo 91, comma 4, del Tuel secondo cui “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”.

Tale principio, di carattere generale, trova applicazione anche per le aziende sanitarie, come chiarito dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 14/2011.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante la sopravvenuta normativa introdotta dall’articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del d.l. 101/2013 convertito con legge 125/2013.

In particolare, ai fini del caso in esame rileva l’articolo 4, che ai commi 3 e ss stabilisce che “3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e’ subordinata alla verifica:

a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1°gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-quater. L’assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma”.

La norma di cui al comma 3-quater si applica anche alle procedure in via di svolgimento, in quanto condizionante la possibilità di procedere alle assunzioni conseguenti al completamento delle procedure stesse solo con riferimento alla lettera a) del precedente comma 3, ma non allo scorrimento della graduatoria a favore degli idonei di precedenti concorsi, in quanto non è richiamata la lettera b).

Si segnala, a tal proposito, il seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali”, in programma a Firenze il 30 ottobre 2014, nel corso del quale verrà analizzata la nuova disciplina delle assunzioni nella p.a.


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