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Liguria, deliberazione n. 53 – Incarichi ex art. 110 Tuel dopo il d.l. 90/2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’individuazione dei limiti cui devono sottostare le assunzioni di cui all’articolo 110,comma 1, del d.lgs. 267/2000.

In particolare, tenuto conto delle modifiche introdotte dall’articolo 11 del d.l. 90/2014, l’ente ha chiesto se la spesa sostenuta a seguito della stipula di un contratto ex articolo 110, comma 1, del Tuel debba rientrare nel limite del 60% delle cessazioni dell’anno precedente (limite al turn over, per le assunzioni a tempo indeterminato), nonché nel limite delle assunzioni a tempo determinato (50% della spesa sostenuta nel 2009).

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 53/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno evidenziato che, rispetto al testo previgente, la nuova formulazione dell’articolo 110, comma 1, ha da una parte eliminato il riferimento alla natura di diritto pubblico dei contratti stipulati e dall’altra ha individuato nuovi limiti numerici, quantitativi alla conferibilità di detti incarichi da parte degli enti locali.

Pertanto, non essendo state apportate variazioni sostanziali ai fini della normativa sul contenimento della spesa del personale, devono tuttora ritenersi valide le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonome nella delibera 12/2012, secondo cui agli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, non si applica il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010).

Appare utile ricordare che la legge di conversione del d.l. 90/2014 ha modificato il comma 28 del citato articolo 9 del d.l. 78/2010, secondo cui i vincoli previsti in tale disposizione non si applicano agli enti che sono in regola con i limiti di cui ai commi 557 e 562.

Tali assunzioni sono comunque soggette ai seguenti vincoli di spesa:

– rispetto del patto di stabilità (se tenuto);

– riduzione o contenimento della spesa del personale (comma 557 e 562);

– contenimento dell’incidenza del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


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