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Sicilia, deliberazione n. 135 – Indennità Sindaco


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 19 della legge regionale 30/2000 nella parte in cui prevede il diritto del Sindaco a percepire, a fine mandato, una somma pari ad un’indennità mensile per ciascun anno di mandato.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 135/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno chiarito che tale indennità deve essere considerata come emolumento accessorio, strettamente collegato alla funzione esercitata, rientrante, come tale, nel novero dei trattamenti di fine rapporto.

Pertanto, considerato che il diritto dell’amministratore matura di anno in anno, l’ente locale dovrà procedere agli accantonamenti annuali necessari al pagamento delle somme dovute per l’indennità di fine mandato, da iscriversi nel bilancio di ciascuno degli esercizi finanziari, tenendo conto dell’importo effettivamente percepito.

Nell’ipotesi di omesso accantonamento delle risorse, in caso di disponibilità di stanziamenti sul competente intervento o capitolo di bilancio, l’amministrazione potrà disporre il pagamento con le ordinarie procedure, senza la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Infine, i magistrati contabili hanno chiarito che, trattandosi di obbligazione derivante da una disposizione di legge, non è necessaria alcuna specifica richiesta del sindaco al fine della liquidazione delle somme dovute, pertanto, il relativo procedimento deve essere avviato d’ufficio.

 


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