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Sicilia, deliberazione n. 132 – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 243 bis, comma 9, del Tuel secondo cui, in caso di accesso al “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243 ter, l’ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario, talune misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, tra cui, in particolare, la riduzione nel triennio del 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 132/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno chiarito che la disposizione, in linea di principio, non contiene alcuna deroga.

L’onere di contenimento si riferisce a un preciso ambito di spesa, individuato con riferimento all’unità elementare di bilancio (intervento) e alla classificazione per natura economica dei fattori di produzione (intervento 03: prestazioni di servizi).

La norma pone obiettivi di contenimento che, sebbene perentori e riferiti a una voce di spesa ben individuata (spese per servizi), non intaccano direttamente la libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti di spesa (sia pure circoscritta alle prestazioni di servizi), oltre ad essere limitata ad una percentuale del 10%.

 


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