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Sicilia, deliberazione n. 128 – Utilizzo dipendente di altro ente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di coprire la figura del responsabile di posizione organizzativa per il servizio tecnico mediante l’impiego di un dipendente di un comune limitrofo per 6 ore, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14 del Ccnl. 22 gennaio 2004 e, per ulteriori 6 ore avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 128/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno evidenziato che:

– con la prestazione di lavoro a “scavalco d’eccedenza” (ex art. 1 comma 557 legge 311/2004), viene costituito un rapporto di pubblico impiego a favore di più enti contemporaneamente, che viene svolto, al di fuori dell’orario di lavoro a favore di un altro ente fino al limite massimo di 12 ore settimanali, in modo da non superare le 48 ore complessive di lavoro settimanale. In tale ipotesi, la spesa per il personale assunto “a scavalco” mediante convenzione con altro ente locale, rientra nel computo dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010;

– mediante lo “scavalco condiviso” (ex art. 14 ccnl. 22 gennaio 2004), il lavoratore svolge una prestazione a tempo parziale a favore di due enti entro il limite orario delle 36 ore settimanali. In tale ipotesi, le spese sostenute, pro quota, dall’ente di “utilizzazione” per la prestazione lavorativa del dipendente a scavalco condiviso sono da computarsi nella spesa per il personale ai sensi degli articolo 1 commi 557 della legge 296/2006.

 


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