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Autonomie, deliberazione n. 23 – Limite quantitativo anticipazioni di tesoreria


I magistrati contabili della Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 23/2014, pubblicata sul sito il 7 ottobre, hanno evidenziato che dal tenore letterale della norma si rilevano due elementi fattuali che caratterizzano l’attività di anticipazione e, dunque, gli accordi contrattuali, vale a dire: la reiterabilità delle richieste, “ Il tesoriere (…) concede anticipazioni di tesoreria” e poi il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, oltre il quale la richiesta non è proponibile.

Funzionale dell’attività di anticipazione è la tempestività dei pagamenti, di cui al d.l. 66/2014, che costituisce una priorità della regolarità delle gestioni al punto da prevedere responsabilità dirigenziali e disciplinari (art. 27, comma 8) e vincoli alle gestioni (art. 41, comma 2) nonché integrare condizione per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno (art. 41, comma 3) a seconda del rispetto o meno dei tempi di pagamento.

Secondo la Corte Costituzionale nel contratto di anticipazione con il tesoriere la causa tipica è quella di “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (C. Cost. 188/2014) attraverso un finanziamento a breve termine.

Per tali ragioni secondo i magistrati contabili, il limite dell’articolo 222 del Tuel è da intendersi come limite al “fido” accordabile dal Tesoriere, rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni.

 


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