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Autonomie, deliberazione n. 22 – Termine per la modifica del piano di riequilibrio


I magistrati contabili della Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 22/2014, pubblicata sul sito il 7 ottobre, hanno evidenziato che la mancata modifica del piano di riequilibrio, in seguito all’anticipazione di liquidità, non integra un vulnus tale da giustificare, di per sé, l’inammissibilità del piano ove non sia modificato, incorporando gli effetti dell’anticipazione.

La locuzione contenuta nell’articolo 1, comma 15, del d.l. 35/2013 secondo la quale gli enti sono tenuti alla corrispondente modifica del piano trova la sua ratio in un’esigenza istruttoria che è quella di implementare il programma di risanamento a miglior sostegno della congruenza delle previsioni, il tutto anche nell’interesse dell’ente che presenta il piano, tenuto conto che l’impiego della liquidità non può che alleggerire l’impatto finanziario del piano sulla gestione amministrativa.

Il riflesso sul piano formale-procedimentale è che il termine di 60 giorni stabilito dalla legge ha natura di termine sollecitatorio che delimita gli effetti di una condizione legale di sospensione dell’iter istruttorio, alla cui scadenza riprende il cammino procedimentale allo stato degli atti e, cioè, anche tenendo conto della mancata modifica del piano.

L’obbligo codificato dalla norma: “da adottarsi obbligatoriamente entro il termine di 60 giorni dalla concessione dell’anticipazione” si riferisce al tempo massimo concesso per l’adempimento e, conseguentemente, tempo massimo di sospensione del procedimento istruttorio, ma non al compito di modificare il piano.

Di conseguenza, l’inutile decorso del termine di cui all’articolo 1, comma 15, del d.l. 35/2013 non equivale all’ipotesi di mancata presentazione del piano.

 


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