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Sicilia, deliberazione n. 106 – Tia e Tares: sanzioni e interessi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di rinunciare alle somme maturate e maturande a titolo di interessi, per mancato pagamento dei tributi TIA e TARES entro le scadenze stabilite, nonché rinunciare alle relative sanzioni.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 106/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 ottobre, hanno chiarito che il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, che è un corollario dei principi costituzionali contenuti negli art. 23 (legalità), 53 (capacità contributiva) e 97 (imparzialità dell’azione amministrativa) della Costituzione, risulta derogabile nel nostro ordinamento soltanto in forza di disposizioni legislative eccezionali.

TIA e TARES costituiscono, analogamente alla TARSU, un’entrata tributaria e la fonte dell’obbligazione è la legge, che disciplina in maniera cogente i presupposti, i soggetti passivi, i criteri di quantificazione del tributo e le procedure di accertamento, senza lasciare alcuno spazio all’autonomia negoziale dell’ente impositore.

Ne consegue che il Comune non può rinunciare alle sanzioni ed interessi connessi alla TARES e alla TIA.

 


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