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Sardegna, deliberazione n. 44 – Società in liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di accollarsi i debiti della società partecipata, nonché sulla possibilità di stabilire un ordine di priorità nella soddisfazione dei creditori.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 44/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 ottobre, hanno ricordato che l’attuale sistema normativo pone limiti sempre più stringenti a iniziative di soccorso da parte di soggetti pubblici in favore di organismi partecipati che si trovano in situazione di precarietà finanziaria.

La disposizione di cui all’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, pur riguardando le società in perdita ancora presenti sul mercato, evidenzia un generale disfavore nei confronti di interventi-tampone che comportino un dispendio di risorse finanziarie pubbliche a fondo perduto.

Relativamente al secondo quesito, concernente l’ordine di preferenza o le regole di par condicio che il liquidatore deve seguire nella soddisfazione dei creditori nell’ambito delle procedure di liquidazione volontaria, i magistrati contabili hanno chiarito che lo stesso non attiene alla materia della contabilità pubblica, ma a quella societaria, regolata dal codice civile.

Sulla questione, dottrina e giurisprudenza civilistica sono tuttora divise.

Non è infatti chiaro se il liquidatore sia tenuto, nell’ambito di una procedura liquidatoria volontaria, a soddisfare i creditori sociali sulla base di criteri para-concorsuali (sul punto Corte di Cassazione sent. 1273/1968 e 792/1970; Trib. di Milano sent. 14632/2010; Trib. di Genova 1061/2013).

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” in programma da ottobre a dicembre 2014 a Firenze.

 


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