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Sardegna, deliberazione n. 43 – Oneri contributi amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86 del Tuel.

L’ente ha premesso che il responsabile del servizio finanziario dell’amministrazione, non avendo ricevuto dal sindaco l’attestazione in ordine alla sospensione della propria attività di lavoro autonomo, aveva provveduto a sospendere il versamento degli oneri contributivi dovuti in favore della cassa geometri e ad attivare il recupero delle somme arretrate già per suo conto versate, operando mediante trattenuta sulla relativa indennità di carica.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 43/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto relativo ad uno specifico atto gestionale di competenza dei vertici amministrativi dell’ente locale richiedente, per altro già adottato da parte dell’amministrazione.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’articolo 86 del Tuel pone l’obbligo in capo all’amministrazione locale di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali dell’amministratore che, per seguire a tempo pieno il proprio incarico elettivo, decide di non svolgere la propria attività lavorativa (sez. contr. Sardegna, del. 26/2012).

 


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