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Alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del c.d. “galleggiamento” dei segretari comunali


Il quadro normativo di riferimento e i vari orientamenti giurisprudenziali non consentono una chiara soluzione circa le concrete modalità applicative dell’istituto del “galleggiamento”, che comporta, a seconda del criterio utilizzato, rilevanti riflessi economici sotto il profilo retributivo del segretario comunale.

L’Aran, in sede di approfondimento della nuova disciplina dettata dall’articolo 26, comma 4 della legge 183/2011, ha chiarito che la scelta del legislatore di intervenire ha avuto lo scopo di fornire un’interpretazione legislativa della disciplina del “galleggiamento” della retribuzione di posizione del segretario (ex art. 41, comma 5, del Ccnl. 16 maggio 2001) fino a quel momento oggetto di contenzioso.

Il citato articolo 41, dopo aver fissato al comma 3 i valori della retribuzione di posizione in relazione alla dimensione demografica degli enti sede di servizio, detta ai commi 4 (maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive) e 5 (cd. galleggiamento) due ulteriori disposizioni anch’esse attinenti al valore di questa voce retributiva.

In applicazione del rinvio contenuto nella previsione contrattuale di cui al comma 3, i contratti integrativi di livello nazionale stipulati il 22 dicembre 2003 e 16 gennaio 2009 hanno stabilito le condizioni e le modalità per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario in presenza del conferimento, allo stesso, di funzioni o compiti aggiuntivi.

In particolare, in tali contratti integrativi sono state fissate diverse percentuali di incremento della retribuzione di posizione connesse alle varie ipotesi di funzioni aggiuntive ivi considerate, comunque entro il tetto massimo del 50% della retribuzione di posizione in godimento.

La portata delle clausole contrattuali citate, pur presentandosi chiara sul piano formale, sotto il profilo applicativo ha determinato delicate problematiche, incentrate soprattutto sulla corretta correlazione tra le stesse nel momento della loro effettiva attuazione.

La legge 183/2011 con l’articolo 4 comma 26, è intervenuta a fare chiarezza sul piano applicativo, facendo assumere il grado di fonte legislativa alla tesi interpretativa, più rigorosa, sostenuta dall’Aran.

Tale disposizione ha stabilito che “Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall’articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Tale disposizione ha pertanto fissato il principio generale secondo cui l’allineamento stipendiale deve essere applicato in via eventuale, residuale, al fine di colmare l’eventuale differenza negativa “residua” della posizione del segretario con quella più elevata dell’apicale in servizio.

Da questo punto di vista, la norma della legge di stabilità 2012 impone un’interpretazione rigorosa dell’istituto del galleggiamento, applicabile solo dopo che sono state applicate tutte le maggiorazioni disciplinate dal contratto alla retribuzione della posizione, ivi compresa quella prevista dall’articolo 45 del citato contratto del 2001.

Tale interpretazione appare avvalorata anche dalla lettura delle disposizioni del contratto decentrato del 22 dicembre 2003, ancora in vigore.

Tale contratto decentrato richiama espressamente la retribuzione di posizione in godimento, quale parametro di riferimento della maggiorazione, come eventualmente rideterminata a seguito dell’applicazione delle seguenti disposizioni del ccnl. 1998-2001:

  • art. 41, comma 5, la c.d. clausola di galleggiamento o “allineamento stipendiale”;
  • art. 45 “retribuzione aggiuntiva prevista in caso di titolarità di sede di segreteria convenzionata”.

Il parametro di riferimento della maggiorazione è infatti la retribuzione di posizione di cui al comma 3 dell’articolo 41, come eventualmente rideterminata (in aumento) a seguito dell’applicazione del successivo articolo 45, comma 1, trovando conferma nello stesso accordo del 2003 che, ove non ha voluto considerare la retribuzione aggiuntiva prevista in caso di titolarità di sede di segreteria convenzionata (come ad esempio nel caso di compensi per incarichi di reggenza e supplenza a scavalco), ha appositamente delimitato le voci da considerare quale “retribuzione in godimento” escludendo la lett. h) dell’articolo 37 del ccnl. 16 maggio 2001.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, si ritiene pertanto che la clausola del galleggiamento, avendo natura di emolumento residuale, trovi applicazione soltanto nel caso in cui una volta calcolate le maggiorazioni della retribuzione di posizione spettante al segretario (ex art. 41, comma 4 e art. 45 comma 1 ccnl. 16 maggio 2001), permanga ancora un differenziale negativo tra la retribuzione di posizione riconosciuta al segretario e quella più elevata del dirigente/responsabile in servizio presso l’ente, come chiarito anche dalla Ragioneria generale dello stato ne “Le risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata – anno 2011”.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014


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