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Liguria, deliberazione n. 51 – Ritardata certificazione rispetto patto: conseguenze


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al regime sanzionatorio previsto per l’ipotesi di ritardato invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno.

L’ente, rispettoso del patto di stabilità 2013, ha premesso di aver trasmesso la certificazione sulle risultanze finali del patto di stabilità interno dopo il 31 marzo 2014, termine ultimo previsto dall’art. 1, comma 461, secondo periodo, della legge n. 228/2012.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 51/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno evidenziato che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare le risultanze annuali del patto di stabilità interno (articolo 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183/2011, come modificati dall’articolo 1, commi 445 e 446, della legge n. 228 del 2012).

A tal fine, gli enti, per il 2013, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema in sede di monitoraggio semestrale del patto, hanno dovuto trasmettere, entro il termine perentorio del 31/03/2014, alla Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo il prospetto e con le modalità definiti da un decreto del Ministero dell’Economia (art. 31, comma 19, della legge 183/2011).

Il comma 461, dell’articolo 1 della legge 228/2012 prevede che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Il novellato comma 20 dell’articolo 31 della legge 183/2011 stabilisce poi che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del citato articolo 31 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).

Qualora, invece, la certificazione, trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il rispetto del patto, si applicano anche le altre sanzioni previste (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo; limite all’impegno di spese correnti; divieto di ricorso all’indebitamento; riduzione dell’indennità degli amministratori).

Pertanto, l’ente non potrà procedere ad assunzioni fino al 31 dicembre 2014.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, l’art. 1, comma 207, della legge 147/2013, ha introdotto all’ultimo periodo una previsione in base alla quale “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni”.

In base a tale disposizione (da estendere, in virtù del richiamo operato dell’art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011, al caso di ritardato invio della certificazione) l’ente locale potrà effettuare assunzione a tempo determinato aventi termine al 31 dicembre 2014 e, nelle more, avviare le prescritte procedure in materia di programmazione delle assunzioni al fine di potervi procedere (salva la presenza di differenti divieti o limitazioni normative) nel successivo esercizio 2015.

L’eventuale assunzione a tempo determinato dovrà naturalmente rispettare i limiti finanziari previsti dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, peraltro oggetto di recente attenuazione da parte dell’art. 11, comma 4 bis, della legge 114/2014, in base al quale le limitazioni previste dal ridetto art. 9 comma 28 “non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

 


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