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Gara deserta: la successiva procedura negoziata non ammette modifiche sostanziali


La procedura negoziata a seguito di gara andata deserta postula l’omogeneità delle condizioni contrattuali originariamente indicate nel bando.

Questo il principio ribadito dal Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1212 del 16 settembre 2014.

Nel caso di specie un comune aveva indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico.

Stante la mancata partecipazione di candidati, la stazione appaltante aveva provveduto all’affidamento del servizio al precedente affidatario, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex articolo 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, tale procedura è esperibile a seguito dell’esito infruttuoso di una procedura aperta o ristretta, a condizione che non siano modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.

Pertanto, tenuto conto che la stazione appaltante aveva alterato significativamente il dato economico del contratto prevedendo un aumento del corrispettivo del servizio originariamente previsto, i giudici amministrativi hanno contestato l’illegittimità di tale affidamento, annullando i relativi atti.

E’ evidente come la modifica della parte economica impedisca la legittima utilizzazione dell’istituto della procedura negoziata.

Ciò è comprovato dal fatto che neppure il precedente aggiudicatario aveva manifestato, alle condizioni originariamente indicate da bando, interesse all’aggiudicazione del servizio, poi assegnato allo stesso a trattativa privata e senza pubblicazione del bando.

 


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