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Revoca della gara: illegittima se disposta per evitare “possibili” contenziosi


E’ illegittima la revoca di una gara di appalto disposta dalla p.a. in ragione delle contestazioni mosse da alcuni concorrenti in merito all’ammissione e all’esclusione dalla gara stessa.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Salerno, sez. II, con la sentenza n. 1668 del 23 settembre 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva chiesto l’annullamento della determina con la quale era stata disposta la revoca di una procedura di gara per l’affidamento di alcuni lavori.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva motivato la revoca con l’esigenza di assicurare “l’interesse pubblico ad ottenere una procedura celere e sicura da possibili vizi”.

In particolare, tenuto conto delle contestazioni avanzate da alcune imprese partecipanti alla gara in ordine alle adottate determinazioni di ammissioni e di esclusione e del fatto che le stesse non erano state adeguatamente controdedotte dalla commissione di gara, la revoca era stata disposta per evitare un possibile contenzioso in fase di aggiudicazione dell’appalto.

Come evidenziato dai giudici amministrativi tale comportamento contrasta con i principio di buon andamento, economicità ed efficienza.

Infatti l’amministrazione, per non vanificare l’attività procedimentale già espletata e gli adempimenti posti in essere, in funzione della stessa, dai soggetti concorrenti, avrebbe dovuto verificare la fondatezza dei rilievi sollevati dalle imprese concorrenti e, solo all’esito di suddetta verifica, da formalizzare mediante espresse determinazioni, decidere in ordine all’eventuale revoca del procedimento di gara.

A tal proposito si evidenzia che, con l´entrata in vigore dell´art. 21-quinquies della legge 241/1990, il legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca del provvedimento amministrativo, prevedendo tre presupposti alternativi che ne legittimano l´adozione:

a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

b. per mutamento della situazione di fatto;

c. per nuova valutazione dell´interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi).

La valutazione in ordine al possibile annullamento in autotutela di una procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, che è chiamata a decidere, secondo gli ordinari canoni della autotutela, laddove sussistano ragioni di opportunità e di interesse pubblico attuale e concreto.

La potestà di agire in autotutela per revocare o annullare la documentazione di gara, infatti, come è noto, risiede nel principio costituzionale di buon andamento che impegnando l’amministrazione ad adottare atti per la migliore realizzazione del fine pubblico perseguito, si traduce nell’esigenza che l’azione amministrativa si adegui all’interesse pubblico allorquando questo muti o vi sia una sua diversa valutazione.

Con tale potere, quindi, la pubblica amministrazione non procede all’eliminazione di un provvedimento illegittimo, bensì revoca ex nunc un provvedimento amministrativo per ragioni di merito e di opportunità, sulla base di valutazioni discrezionali che inducono a ritenere l’atto amministrativo non più funzionale al perseguimento del pubblico interesse.

 


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