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Omessa adozione Piano triennale anticorruzione: l’Anac ha approvato il regolamento per l’applicazione delle sanzioni


L’Anac ha adottato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.l. 90/2014.

Il Regolamento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella G.U., individua i soggetti, i casi, i termini e le modalità per l’attivazione del procedimento sanzionatorio e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni.

Nel regolamento è stabilito che costituisce “omessa adozione” non solo la mancata adozione della deliberazione dell’organo competente ad approvare i provvedimenti, ma equivale a tale fattispecie anche:

a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;

b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;

c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento ex d.p.r. 62/2013.

Il regolamento è strutturato in 12 articoli e per quanto di interesse degli enti assoggettati ai vincoli in materia di anticorruzione e trasparenza, si segnalano i seguenti.

Articolo 4 – Avvio del procedimento

L’Autorità avvierà il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute.

Nella comunicazione di avvio del procedimento saranno indicati:

  • la contestazione della violazione;
  • il termine per l’invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni;
  • la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l’Ufficio competente,
  • specificando il termine per inoltrare detta richiesta;
  • l’ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
  • il nome del responsabile del procedimento, l’ufficio nel quale opera e i modi per entrare 
in contatto;
  • il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

Articolo 5 – Avvio del procedimento in caso di accertata violazione da parte di organi di polizia amministrativa o di organi con funzioni ispettive

Qualora l’omessa adozione dei provvedimenti venga accertata da organi di polizia amministrativa o da organi con funzioni ispettive, gli stessi dovranno contestare la violazione ai soggetti obbligati.

La contestazione in tale caso costituisce avvio del procedimento e dovrà contenere tutti gli elementi previsti in tale atto.

Articolo 6 – Istruttoria

Il Responsabile del procedimento procede all’accertamento dell’eventuale omessa adozione dei provvedimenti potendo:

a) disporre ispezioni e accertamenti anche avvalendosi della Guardia di Finanza;

All’accertamento della violazione possono procedere, su richiesta dell’Autorità, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

b) richiedere alle amministrazioni interessate, al loro responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero ai soggetti obbligati, documenti, informazioni o chiarimenti volti ad accertare l’effettiva omessa adozione dei provvedimenti e il grado di partecipazione dei diversi soggetti obbligati ai comportamenti omissivi;

c) disporre l’audizione dei soggetti obbligati, su loro richiesta.

Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio, i partecipanti al procedimento istruttorio, oltre a rispondere alle richieste di informazioni inviate dal Responsabile del procedimento, possono, in ogni momento della fase di acquisizione degli elementi probatori, produrre ulteriore documentazione, memorie e controdeduzioni sulle informazioni inviate da altri partecipanti al procedimento.

Tutta la documentazione prodotta nel corso del procedimento dovrà essere inviata anche agli altri partecipanti allo stesso.

Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio, i partecipanti al procedimento istruttorio possono, in ogni momento della fase di acquisizione degli elementi probatori, richiedere di essere sentiti in audizione dall’unità organizzativa competente.

I partecipanti al procedimento istruttorio possono fare richiesta di accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalità previste nel Regolamento di accesso agli atti adottato dall’Autorità.

Articolo 7 – Conclusione del procedimento

L’istruttoria si conclude con la proposta del dirigente dell’ufficio competente, che può consistere:

a) nell’archiviazione, qualora non si riscontri l’omessa adozione dei provvedimenti;

b) nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi, entro un termine breve, non superiore 
ai 60 giorni;

c) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria di cui si 
definisce la quantità, in relazione alle responsabilità accertate nella omessa adozione del provvedimento.

Il Consiglio dell’Anac, sulla base della proposta, potrà disporre ulteriori accertamenti ovvero, qualora ne sia fatta richiesta ed essa sia ritenuta utile al pieno accertamento dei fatti, disporre l’audizione anche solo di alcuni dei destinatari del provvedimento.

Il Consiglio, qualora deliberi l’irrogazione della sanzione, può disporre anche l’immediata notifica della medesima al soggetto responsabile, assegnando un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Sulla base delle osservazioni eventualmente pervenute, il Consiglio delibererà, dandone adeguata motivazione, il provvedimento di definitiva irrogazione della sanzione determinandone l’importo.

Articolo 8 – Quantificazione della sanzione

L’importo della sanzione pecuniaria, che può variare da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 10.000 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, lett. b), del d.l. 90/2014, è definito in rapporto a:

a) la gravità dell’infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato 
al comportamento omissivo;

b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa 
dell’amministrazione e al grado di esposizione dell’amministrazione, o di sue attività, al 
rischio di corruzione;

c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori;

d) l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;

e) l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze 
dell’infrazione contestata.

Articolo 9 – Termine di conclusione del procedimento

Il procedimento dovrà concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione del suo avvio.

Il termine potrà essere sospeso in caso di accertamenti particolarmente complessi, ovvero nel caso di convocazione in audizione, presso il Responsabile del procedimento o presso il Consiglio.

Articolo 10 – Pagamento della sanzione

L’atto di irrogazione della sanzione prevede anche il termine per il relativo pagamento.

Il Responsabile del procedimento potrà accogliere, in tutto in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento 
della sanzione.

Articolo 11 – Comunicazioni con l’Autorità, segreto d’ufficio e pubblicità

Nell’ambito del procedimento per l’applicazione di sanzioni, le richieste, le trasmissioni di 
documenti e le convocazioni ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi:

a) posta elettronica certificata;

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c) consegna a mano contro ricevuta.

Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all’istruttoria da parte degli interessati o di terzi all’Autorità.

Nei limiti necessari all’accertamento dei fatti e all’applicazione dell’eventuale sanzione, tutte le notizie, le informazioni o i dati acquisiti nello svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle p.a., fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all’articolo 331 c.p..

Concluso il procedimento, il provvedimento finale sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Autorità.

Gli atti del procedimento, diversi dal provvedimento finale, non saranno pubblicati, ma saranno visionabili tramite richiesta d’accesso agli atti ex lege 241/1990.

Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli in materia di anticorruzione saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” in programma da ottobre a dicembre a Firenze.


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