Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Emilia, deliberazione n. 188 – Assunzioni a tempo indeterminato dopo il d.l. 90/2014


Una sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente, tenuto a rispettare il patto di stabilità interno a decorrere dal 2013, di procedere all’assunzione di nuovo personale nel 2014, in deroga alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 557-ter, della legge 296/2006.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 188/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno ricostruito il quadro normativo in materia di vincoli assunzionali e spesa di personale cui sono sottoposti gli enti locali tenuti a rispettare la disciplina sul patto di stabilità interno, tenuto conto delle recenti disposizioni contenute nel d.l. 90/2014.

In particolare, l’articolo 3 del d.l. 90/2014, tra le altre, ha:

• modificato la disciplina per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (comma 5, primo periodo, e comma 5-quater);

• confermato le disposizioni in tema di vincoli alla spesa di personale contenute nell’articolo 1, comma 557, 557-bis e 557-ter, della legge 296/2006 (comma 5, quarto periodo);

• abrogato la disposizione contenuta nell’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008 (comma 5, sesto periodo).

Per quel che concerne il regime delle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, il d.l. 90/2014 prevede che:

• negli anni 2014 e 2015, è possibile assumere personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La facoltà di assumere nuovo personale è fissata per il 2016 e 2017 nella misura dell’80 per cento e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018 (articolo 3, comma 5);

• a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti che presentano un’incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25%, possono assumere con soglie percentuali più favorevoli: 80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e 100% a decorrere dall’anno 2015 (articolo 3, comma 5-bis).

E’, pertanto, richiesto che gli enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno assicurino una riduzione del trend storico della spesa di personale (comma 557), che computino in tale aggregato anche la spesa sostenuta per le tipologie di rapporti di lavoro indicate nel comma 557-bis (collaborazioni coordinate e continuative, somministrazione di lavoro, incarichi dirigenziali a personale esterno, personale occupato presso propri organismi partecipati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego), rimanendo assoggettati, nell’ipotesi di mancato adempimento del predetto obbligo, alla sanzione prevista nel comma 557-ter costituita dal divieto di assunzione di nuovo personale.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


Richiedi informazioni