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La proroga delle concessioni demaniali è compatibile con la normativa comunitaria?


Gli interventi legislativi che hanno determinato la reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni di beni del demanio marittimo lacuale e fluviale di rilevanza economica, fissando da ultimo la nuova scadenza alla data del 31 dicembre 2020, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciate, è compatibile con la normativa comunitaria?

Questa la questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dal Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n. 2401 del 26 settembre 2014.

La disciplina dell’occupazione e dell’uso del demanio marittimo è stata oggetto di diversi interventi del legislatore statale e regionale, resisi necessari al fine di adeguare l’ordinamento interno ai principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e, in particolare, alle previsioni della cd. “Direttiva Bolkestein”.

Ci si riferisce, nello specifico, all’eliminazione del diritto di preferenza a favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo (c.d. diritto di insistenza), nonché alla norma che fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.

Il sistema previgente, infatti, si poneva in contrasto con la c.d. direttiva Bolkestein ovvero la direttiva comunitaria 2006/123/CE, che si pone l’obiettivo di “eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato”.

A seguito della chiusura della procedura di infrazione ed in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia (reiteratamente annunciata e mai concretizzata), il legislatore, ha previsto un meccanismo di “atterraggio” verso i nuovi canoni dell’evidenza.

L’articolo 1, comma 18, del d.l. 194/2009 ha infatti previsto che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del d.l. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fossero prorogate fino a tale data.

Successivamente, l’articolo 34-duodecies del d.l. 179/2012, novellando il citato articolo 1, comma 18, del d.l. 194/2009, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del d.l. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica (la cui durata è stata incrementata per legge per almeno 11 anni), oltre a contrastare con la liberta di stabilimento garantita dal diritto comunitario, sottrae l’assegnazione del bene demaniale al confronto competitivo tra gli operatori, così consolidando posizione di sostanziale monopolio nello sfruttamento economico del bene stesso, in palese violazione dei principio di non discriminazione e di tutela della concorrenza.

 


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