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Emilia, deliberazione n. 182 – Utilizzo mezzi di servizio e limiti spesa di missione


Una sindaco ha posto una serie di quesiti in merito all’utilizzo dei mezzi di servizio e ai limiti di spesa per missioni, in particolare chiedendo se sia possibile:

– introdurre una normativa finalizzata a disciplinare, in via generale e preventiva, le trasferte effettuate dal personale mediante i mezzi di servizio, individuando circostanze specifiche in occasione delle quali la relativa spesa possa essere in tutto o in parte esclusa dal conteggio concernente il rispetto del limite di spesa per missioni gravante sulle pubbliche amministrazioni;

– equiparare alle missioni delle forze di polizia, escluse dal limite di spesa, anche i viaggi col mezzo di servizio preordinati a consentire attività di formazione del personale della polizia municipale;

– procedere all’assunzione della spesa per pedaggio autostradale conseguente all’utilizzo di un mezzo di servizio.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 182/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno ricordato che il legislatore, dopo aver fissato un limite di spesa per missioni, decorrente dall’anno 2011 e pari al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, ha previsto, tra l’altro, che tale limite “può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e di revisione dell’Ente”.

Tale deroga, ammessa solo per casi singoli ed eccezionali, non legittima l’ente a disciplinare, in via generale e preventiva, le ipotesi di esclusione dal conteggio per il limite delle spese di missioni.

L’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 riferisce il limite alle “spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco”.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la nozione di “missione” (o di trasferta) nel pubblico impiego è ampia, ricomprendendo l’espletamento temporaneo di attività lavorativa da parte del pubblico dipendente, per particolari esigenze di servizio, in una sede diversa da quella ordinaria.

Ne deriva che la missione può avere ad oggetto, per esempio, l’intervento a riunioni, esigenze di rappresentanza, trasporto materiali ed anche la partecipazione a corsi di formazione.

Pertanto, i viaggi effettuati da operatori della Polizia municipale per frequentare corsi di formazione al di fuori della ordinaria sede di servizio, rientrano a pieno titolo nella nozione di missione delle forze di polizia escluse dai limiti di spesa di cui all’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, e non sono preclusi dal disposto di cui all’articolo 4, n. 4 lett. a) legge 65/1986 (“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”).

Infine, secondo i magistrati contabili, non è ravvisabile alcun impedimento all’assunzione della spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali conseguenti all’utilizzo di un’autovettura di servizio, oltre a quello concernente il limite stabilito per le spese conseguenti all’effettuazione di missioni.

 


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