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Basilicata, deliberazione n. 98 – Incarico di assistente sociale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire, con contratto di lavoro autonomo, l’incarico di assistente sociale a professionisti esterni in possesso dei requisiti professionali prescritti.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 98/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno ribadito che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le p.a. assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il ricorso a forme e tipologie contrattuali di lavoro diverse da quella di natura subordinata a tempo indeterminato, che rappresenta la regola, è ammessa per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Con specifico riguardo alle amministrazioni locali, va inoltre menzionato l’articolo 110, comma 1, del Tuel, relativamente alla possibilità che lo statuto possa prevedere la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

Sempre l’art. 110 del Tuel, all’ultimo comma, prevede che, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento possa prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Questa possibilità trova più compiuta disciplina nell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, secondo cui per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché alle condizioni richiamate dalla norma.

Secondo i magistrati contabili, sebbene per l’assolvimento delle funzioni nel settore sociale il legislatore abbia espressamente disciplinato la sola ipotesi del ricorso a personale assunto con contratto a tempo determinato (comma 28 dell’art. 9 del d.l. 78/2010), “non si rinvengono nell’ordinamento disposizioni da cui sia consentito arguire che non si possa ricorrere anche a collaborazioni esterne, nella forma del contratto di lavoro autonomo”.

Tuttavia, il ricorso a tale forma di assunzione non può violare la regola che vieta di avvalersi di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell’ente.

Spetterà all’ente, pertanto, valutare se la funzione da assolvere, per la ricorrenza dell’esigenza o per la domanda del servizio, debba essere assolta in via ordinaria, con la conseguente strutturazione organizzativa stabile, ovvero possa essere assolta con il ricorso a prestazioni temporanee, nell’ambito della previsione dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


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