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Gare: se il fax non è autorizzato, la comunicazione non si perfeziona


La trasmissione via fax è idonea a realizzare l’effetto di conoscenza legale del provvedimento di aggiudicazione solo se la società destinataria di tale comunicazione, nella propria istanza di partecipazione, ha previamente autorizzato la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni inerenti alla gara anche mediante l’utilizzo del fax, così come disposto dall’articolo 79, comma 5-bis, d.lgs. 163/2006.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1409 del 1° settembre 2014, con la quale è stato ribadito che, per il perfezionamento della comunicazione e per il conseguente decorso del termine d’impugnazione, l’utilizzo del telefax deve essere espressamente autorizzato dal concorrente, con indicazione del numero di fax del destinatario, in sede di candidatura o di offerta.

Di conseguenza, non può attribuirsi alcun valore all’invio dell’atto a mezzo telefax ad una utenza non autorizzata allo scopo dal concorrente.

 

 


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