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Sicilia, deliberazione n. 90 – Patto di stabilità interno e vincoli assunzionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle conseguenze sanzionatorie previste nell’ipotesi di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In particolare, l’amministrazione, che non ha rispettato il patto di stabilità interno nel 2013, vista anche la carenza di figure professionali idonee al suo interno, ha chiesto se sia possibile procedere all’assunzione di un tecnico, con il duplice ruolo di capo area e di capo ufficio piano per la redazione del PRG.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 90/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 settembre, hanno evidenziato che nel caso di violazione del patto di stabilità interno, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, l’ente incorre in una serie di gravi sanzioni, tra cui anche il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto.

Il predetto divieto si estende anche alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati, che si possono configurare come elusivi della disposizione.

Il divieto posto dall’art. 31, comma 26, della L. 183/2011, a prescindere dall’esistenza di elementi che possano indurre a qualificare la fattispecie sotto il profilo formale in termini di nuova assunzione, ricomprende tutte le ipotesi in cui l’ente realizza un incremento delle prestazioni lavorative in suo favore, con conseguente aumento delle relative spese.

Tale sanzione, oggetto di auto applicazione nell’anno successivo, è obbligatoria (anche perché consente il rientro dell’ente inadempiente in un regime gestionale fisiologico e coerente con gli obiettivi di finanza pubblica allo stesso declinati) e non ammette deroghe.

 


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