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Piemonte, deliberazione n. 180 – Oneri previdenziali amministratori locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86 del Tuel, in particolare sulla possibilità di provvedere al versamento degli oneri previdenziali nel caso in cui un amministratore locale (lavoratore dipendente o lavoratore autonomo), svolga prestazioni occasionali retribuite.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 180/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 settembre, hanno ribadito che il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo spetta a tutti gli amministratori che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2).

Pertanto:

  • per il lavoratore dipendente, è necessario che lo stesso risulti in aspettativa senza assegni, sempreché risulti già iscritto ad una forma pensionistica prima dell’inizio del mandato elettorale;
  • per il lavoratore autonomo, lo stesso dovrà risultare iscritto ad una forma pensionistica prima dell’inizio del mandato elettorale, nonché astenersi dall’attività lavorativa durante l’espletamento del mandato

 


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