Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti: differenza tra varianti e soluzioni migliorative


Nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti.

Possono considerarsi soluzioni migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni, migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione.

Le varianti, al contrario, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4578 del 9 settembre 2014, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che aveva lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria in considerazione del fatto che l’offerta presentata conteneva delle varianti (migliorative) che eccedevano i limiti previsti dal disciplinare di gara.

L’articolo 76 del codice degli appalti demanda all’amministrazione di indicare nel bando se le varianti sono ammesse e quali sono i “requisiti minimi” ai quali attenersi.

La possibilità di proporre variazioni migliorative significa che il progetto proposto dalla stazione appaltante può subire modifiche, purché non si alterino i caratteri essenziali (i cd. “requisiti minimi”) delle prestazioni richieste dalla lex specialis per non ledere la par condicio.

In particolare, le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto.

E’, quindi, essenziale, secondo la riferita disciplina positiva dell’articolo 76 del Codice, che il bando di gara ed i relativi allegati tecnici precisino con chiarezza i confini entro i quali devono collocarsi le eventuali varianti al progetto preliminare o definitivo.

I giudici amministrativi, tenuto conto della conclusioni “tecniche” raggiunte dal CTU, secondo cui l’offerta presentata non eccedeva i limiti previsti dal disciplinare di gara, hanno respinto il ricorso.

 

 


Richiedi informazioni