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L’In house è una modalità ordinaria di gestione dei servizi


La gestione di un servizio pubblico può essere affidata indifferentemente tramite gara o attraverso l’affidamento diretto, in house, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo.

L’affidamento in house non è un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici, ma costituisce una delle normali forme organizzative.

Pertanto, la decisione di un ente locale in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Questo l’importante principio sancito dal Consiglio di Stato nella pronuncia 4599 depositata il 10 settembre 2014.

I giudici amministrativi hanno chiarito che le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali sono tre: gara pubblica, società mista ed affidamento diretto “in house”.

I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono infatti essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una ‘gara a doppio oggetto’ per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l’affidamento in house, laddove ricorrano in capo all’organismo i requisiti della totale partecipazione pubblica, dell’assoggettamento al controllo analogo a quello che l’ente affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione della parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti che la controllano.

Pertanto, la scelta dell’ente socio di affidare direttamente alla proprio società partecipata la gestione di uno o più servizi non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

 


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