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Gare: indicazione del subappaltatore obblogatoria se funzionale alla qualificazione


L’impresa priva in proprio di tutte le qualificazioni deve necessariamente precisare, in sede di presentazione dell’offerta, l’impresa alla quale intende subappaltare l’opera.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 4299 del 26 agosto 2014, poi ribadito nella successiva sentenza n. 4405 del 28 agosto 2014.

L’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 non richiede espressamente l’indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore, bensì la sola indicazione della volontà di concludere un subappalto.

Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, con la conseguenza che la mancanza di tale dichiarazione ha effetti unicamente in fase esecutiva, precludendo all’aggiudicatario la possibilità di ricorrere al subappalto e, dunque, vincolandolo direttamente all’esecuzione della prestazione.

Tuttavia, come evidenziato dai giudici amministrativi, nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti necessari all’esecuzione diretta delle prestazioni e, dunque, il subappalto rappresenti lo strumento per acquisire requisiti obbligatori mancanti (cd. subappalto necessario), la dichiarazione circa il subappalto deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione (in tal senso Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1224/2014; sez. V, sent. n. 5900/2012; sez. VI, sent. 2508/2012).

Ciò al fine di evitare che l’aggiudicazione avvenga in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, con il conseguente rischio per l’amministrazione procedente che l’appaltatore così designato non onori l’impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara.

Il collegio, dunque, ha disatteso l’opposto orientamento emerso in giurisprudenza che, sulla scorta del dato testuale, non rinviene nell’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 alcun obbligo di indicare – tantomeno a pena di esclusione – il nominativo dell’impresa subappaltatrice, ancorché si tratti di lavorazioni per le quali la concorrente sia priva di qualificazione (così Cons. St., sez. V, sent. 16 139/2012).

 


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