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Incentivi progettazione: la nuova disciplina dopo la conversione del d.l. 90/2014


La disciplina degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno agli enti locali è stata fortemente modificata dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.

Dopo l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del Codice dei contratti relativi all’incentivo per la progettazione delle opere, la legge 114/2014 ha aggiunto all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006 i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies.

Con la nuova disciplina, l’incentivo del 2% non scompare, ma ne viene modificata la ripartizione, riducendo la quota destinata al personale ed escludendo le figure dirigenziali.

Ogni amministrazione pubblica dovrà destinare al “Fondo per la progettazione e l’innovazione” una somma pari al massimo al 2% degli importi posti a base di gara.

Per ciascuna opera o lavoro, solo l’80% del Fondo potrà essere ripartito tra il RUP e i dipendenti incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% è destinato all’implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e al miglioramento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

La percentuale effettiva da accantonare per il Fondo dovrà essere stabilita da ogni amministrazione attraverso il regolamento, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera oggetto di realizzazione.

Lo stesso regolamento dovrà stabilire, oltre alle modalità e i criteri per la ripartizione dell’80% del Fondo tra il RUP e gli altri incaricati, anche i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie destinate nel caso in cui si verifichino ritardi ovvero incrementi dei costi rispetto al quadro economico del progetto esecutivo.

Il tetto massimo all’incentivo, percepibile da ciascun dipendente, è fissato al 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il limite, essendo rapportato ad un’annualità, è apposto non solo alla misura dell’incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell’anno.

Pertanto, gli enti dovranno modificare i regolamenti per l’erogazione degli incentivi alla progettazione.

Si ricorda che la nuova disposizione prevede espressamente che anche gli organismi di diritto pubblico possano adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli indicati, ai fini della costituzione e della gestione del nuovo “fondo per la progettazione e l’innovazione”.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “Riforma p.a.: vincoli e opportunità” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.

Infine, si ricorda che le novità contenute nella legge 114/2014, di conversione del d.l. 90/2014, saranno oggetto di approfondimento nel numero settembre di UNIVERSOPA.

 


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