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Gare: i chiarimenti costituiscono interpretazione autentica della lex specialis


In una procedura di gara, le risposte della stazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti di un concorrente hanno natura di interpretazione autentica delle clausole del bando.

L’amministrazione infatti con tali indicazioni chiarisce la propria volontà, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis.

Questo il principio espresso dal Tar Liguria, sez. II, con la sentenza n. 1324 del 29 agosto 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da ditta avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria.

Nel caso di specie, l’amministrazione aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento di alcuni lavori di riqualificazione dei locali interni di un edificio.

A seguito di esplicita richiesta avanzata dalla ditta ricorrente, che aveva chiesto se la gara prevedesse la presentazione di un progetto esecutivo, l’amministrazione aveva precisato l’esigenza che gli elaborati progettuali fossero sottoscritti da un professionista abilitato.

L’amministrazione tuttavia, in considerazione della mancata pubblicazione del suddetto chiarimento, che pertanto non era stato reso conoscibile agli altri concorrenti, aveva ritenuto lo stesso non perfettamente pari-ordinato alle previsioni della legge di gara ovvero integrativo delle sue prescrizioni.

Di conseguenza aveva ammesso l’offerta tecnica presentata dalla ditta poi risultata aggiudicataria che aveva presentato gli elaborati progettuali firmati dal legale rappresentante, anziché da un professionista abilitato.

Con riguardo alle informazioni rilasciate dall’amministrazione in sede di chiarimenti, il significato stesso del termine comporta che le risposte richieste all’amministrazione hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla lex specialis, senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara.

Tuttavia, in presenza di una clausola formulata in modo impreciso ed equivoco, la risposta dell’amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un concorrente non costituisce un’indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica.

Tale chiarimento, in quanto vincolante per la stazione appaltante, avrebbe dovuto condurre alla esclusione dalla gara dell’offerta poi risultata aggiudicataria.

 


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