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Marche, deliberazione n. 61 – Incremento ore lavorative e limiti spesa personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della vigente normativa in materia di limiti alla spesa per il personale per gli enti soggetti al patto di stabilità, in particolare sulla possibilità di:

– procedere, pur senza modificare la natura a tempo parziale del contratto, all’incremento delle ore lavorative di alcuni dipendenti;

– ripristinare nella originaria consistenza a tempo pieno alcuni rapporti di lavoro medio tempore trasformati a tempo parziale.

I magistrati contabili delle Marche con la deliberazione 61/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 settembre, hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito delle ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro astrattamente possibili, possono ascriversi al novero delle nuove assunzioni solo le trasformazioni a tempo pieno di contratti originariamente a tempo parziale rimanendone, di contro, escluse le pur affini fattispecie della trasformazione a tempo pieno di contratti di assunzione originaria a tempo pieno oggetto, medio tempore, di riduzione ovvero il mero incremento delle ore lavorative.

Pertanto, solo nel caso di trasformazione a tempo pieno del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, dovranno essere osservati tutti i limiti previsti dall’ordinamento in materia di assunzioni e, segnatamente, per gli enti sottoposti al patto di stabilità, fermo l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e ss della legge n. 296/2006, il rispetto del:

· riduzione dell’indicenza delle spesa di personale su quella di parte corrente;

· vincolo assunzionale del turn over, secondo i nuovi limiti stabiliti dall’articolo 3 del d.l. 90/2014;

· rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente.

I magistrati hanno ribadito che la riconduzione del rapporto di lavoro alle condizioni originarie, pur non essendo ascrivibile al novero delle assunzioni, implica, comunque, un aumento della spesa di personale rilevante ai fini del limite posto dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006


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