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Offerte identiche: prima la richiesta di miglioria e poi il sorteggio


In caso di offerte uguali la stazione appaltante deve procedere all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, anche in mancanza di previsioni del bando al riguardo.

Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia Lecce, sez. II, con la sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione giudicatrice, a fronte dell’assoluta parità tra le due migliori offerte, anziché effettuare il sorteggio, aveva proceduto alla richiesta di un’offerta migliorativa.

La procedura si era conclusa con l’aggiudicazione a favore dell’unica concorrente che aveva risposto offrendo un ulteriore ribasso da sottrarre a quello già formulato.

I giudici amministrativi hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924, quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all’asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l’offerta, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario.

Pertanto, la norma prevede che si proceda all’esperimento immediato della miglioria e ciò avviene o in presenza di tutte le ditte offerenti o in presenza anche di una sola tra esse, trattandosi in entrambe le fattispecie di ipotesi nelle quali non ha ragione d’essere negata la possibilità del miglioramento.

Di fronte a tale previsione normativa, la scelta di una delle concorrenti di non presenziare alla seduta di gara con un proprio rappresentante abilitato a procedere all’offerta suppletiva non può andare a detrimento della posizione dell’altra concorrente che si è predisposta ad offrire, ad nutum, un ulteriore ribasso, ancorché nel silenzio della lex specialis di gara sul punto.

Come evidenziato dai giudici amministrativi tale disposizione, contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato, non è stata abrogata né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti.

Ne consegue che tale disposizione trova applicazione in tutte le procedure di gara, indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara.

Il sorteggio, pertanto, è un metodo di aggiudicazione meramente residuale, utilizzabile solo qualora non sia possibile l’esperimento migliorativo, il quale deve ritenersi rispondente a un principio generale, in quanto consente all’amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell’appalto alle migliori condizioni di mercato.

Infatti, un’effettiva e definitiva parità tra le offerte – che è l’unica condizione che normativamente legittima l’affidamento alla sorte della scelta dell’aggiudicatario – deve ritenersi realizzata solo ove non si siano avute, per qualsiasi causa, offerte migliorative, ovvero quando queste ultime siano risultate di pari importo tra loro.

In questo senso si è espressa anche l’Avcp con i pareri 133/2009 e 102/2012.

 


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