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Molise, deliberazione n. 45 – Gettone di presenza consiglieri piccoli comuni


Un Sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti ha richiesto un parere in ordine alla corresponsione ai consiglieri comunali eletti del gettone di presenza, alla luce del comma 136 dell’articolo 1, legge 56/2014 e dell’intervenuta abrogazione del comma 9 dell’articolo 16, d.l. 138/2011.

I magistrati contabili della regione Molise, con la deliberazione 45/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 agosto, hanno chiarito il quadro normativo applicabile, nella fattispecie, ai comuni di ridottissime dimensioni.

L’articolo 1, comma 135, della legge 56/2014, modificando l’articolo 16, comma 17, del d.l. 138/2011, ha previsto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti l’innalzamento del numero di consiglieri comunali da 6 a 10 e il numero massimo di assessori a 2, novità per i Comuni fino a 1.000 abitanti per i quali non era precedentemente previsto alcun assessore.

Il successivo comma 136 ha stabilito che i Comuni interessati dal citato comma 135 “provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”.

Con la disposizione contenuta nel comma 136, il legislatore ha voluto evitare che tale aumento determinasse un corrispondente aumento della spesa pubblica, prevedendo espressamente, per i Comuni interessati, la rideterminazione dei relativi oneri al fine di assicurare l’invarianza della spesa in rapporto alla “legislazione vigente”.

Sul punto, la sezione ha confermato l’orientamento che mette in relazione l’obbligo dell’invarianza della spesa al numero di amministratori indicati all’articolo 16, comma 17, del d.l. 138/2011 e non al numero di amministratori in carica al momento dell’entrata in vigore della legge 56/2014 (Corte dei Conti, sez. contr. Puglia, del. 112/2014).

Relativamente all’abrogazione del comma 9 del d.l. 138/2011,  il d.l. 95/2012, nel riscrivere i primi 16 commi dell’articolo 16 della legge 148/2011, ha eliminato l’unico riferimento temporale dotato di un certo grado di certezza, che risultava, nella versione storica, contenuto nel comma 9 del medesimo articolo 16 (i rinnovi dei consigli comunali successivi al 13 agosto 2012).

Riferimento temporale che il successivo comma 18 continua a tenere in considerazione come termine a decorrer dal quale ai  consiglieri  dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili  le disposizioni di cui all'articolo 82 Tuel (tra cui il riconoscimento del gettone di presenza).

Pertanto, in mancanza di un riferimento normativo puntuale, secondo un’interpretazione logico-sistematica (art. 12 preleggi) della normativa riguardante il punto specifico, può dedursi che l’abolizione del gettone di presenza per i consiglieri comunali decorra dal momento di costituzione dell’unione di comuni che, peraltro, doveva essere istituita obbligatoriamente entro il termine stabilito dalla L.n.135/2012, ossia il 1° gennaio 2013 con riguardo all’esercizio condiviso di almeno tre funzioni fondamentali, pena l’attivazione del potere sostitutivo statale.

In conclusione, deve ritenersi che il Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, a decorrere dal momento in cui è sancita l’adesione all’unione di comuni, quale che sia la modalità prescelta (esercizio di tutte le funzioni sin da subito, ovvero gradualmente, secondo le scadenze stabilite dal nuovo art. 14, c. 31-ter, della Legge n. 122/2010), non può più applicare ai propri consiglieri le disposizioni di cui all’articolo 82 del TUEL.


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