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Campania, deliberazione n. 189 – Centrale unica di committenza


Un sindaco ha richiesto un parere in ordine all’interpretazione dell’articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 163/2006, relativamente all’obbligo di affidamento ad un’unica centrale di committenza dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

I magistrati contabili della regione Campania, con la deliberazione 189/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 agosto, hanno chiarito che sulla base dell’attuale formulazione del suddetto comma 3-bis (nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 9, comma 4, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014), successiva alla richiesta di parere, il Legislatore ha previsto il ricorso generalizzato ad uno dei modelli aggregativi indicati dalla norma stessa, con conseguente eliminazione delle deroghe originariamente contemplate, salvo il coordinamento con altre normative, come quelle di cui al Dpr 207/2010, con particolare riferimento agli articoli 175 e 176.

Pertanto, i Comuni non capoluogo di provincia devono procedere “all’acquisizione di lavori, beni e servizi o nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, oppure mediante la costituzione di un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province”, oppure “ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”.

La norma in esame specifica, poi, che, in “alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”.

Al riguardo, la sezione ricorda che i “soggetti aggregatori”, cui fa riferimento la nuova formulazione della norma, sono ben individuati o individuabili, posto che, in ordine ad essi, i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del d.l. 66/2014, ne prevedono l’iscrizione in un apposito elenco.

Con riferimento alla fattispecie oggetto di parre si evidenzia che la recente conversione del d.l. 90/2014 ad opera della legge 114/2014, ha previsto ulteriori deroghe all’obbligo di ricorso alla  centrale unica di committenza ex articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 163/2006.

A tal proposito si ricorda che le novità introdotte dalla legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014, di interesse per enti locali e società partecipate saranno oggetto di approfondimento nel numero speciale di UNIVERSO PA in pubblicazione nel mese di settembre.


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