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Puglia, deliberazione n. 148 – Determinazione affrancazione canoni di natura enfiteutica


Un Sindaco ha chiesto se sia possibile, a fronte di un immediato pagamento da parte del privato, procedere ad una riduzione, ulteriore rispetto a quella prevista dalle leggi regionali, del costo di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica sulle terre legittimate di uso civico e per quelle indicate in visura catastale con la dicitura Comune titolare del “diritto del concedente” e privato “livellario/enfiteuta”.

I magistrati contabili della Puglia,con la deliberazione 148/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 agosto, hanno chiarito che sulla base del quadro normativo nazionale e regionale vigente non residui una discrezionalità ulteriore in capo al Comune in tema di decurtazione del costo di affrancazione.

In tale materia spetta al legislatore dettare i parametri per la determinazione del canone enfiteutico e del corrispondente costo di affrancazione, stabilendo, altresì, la destinazione delle risorse così incassate, in modo da garantire quella finalizzazione al soddisfacimento degli interessi della collettività locale che connota, per definizione, i diritti di uso civico.

Il Comune può procedere alla riduzione del canone, ma solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legislazione regionale che gli ha attribuito siffatta facoltà.

Non residua un potere autonomo dell’Ente di determinazione del canone, né di decurtazione del medesimo, che, peraltro, si tradurrebbe in una rinuncia a parte del corrispettivo spettante a seguito della perdita definitiva, per la collettività di riferimento, dei diritti di uso gravanti sul fondo, perdita non sufficientemente bilanciata dalla prospettiva di incasso immediato di una somma, la cui determinazione verrebbe lasciata all’accordo tra Ente e privato, in contrasto con quanto previsto dal legislatore.


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