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Puglia, deliberazione n. 147 – Riduzione 5% contratti beni e servizi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 8, comma 8, lett. a) del d.l. 66/2014 che autorizzata le p.a. a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere (o aggiudicati anche provvisoriamente), aventi ad oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, per tutta la durata residua dei contratti medesimi.

In particolare l’ente ha chiesto se la riduzione prevista “sia ammissibile” in relazione al compenso corrisposto all’operatore economico previa presentazione di un rendiconto documentato che l’ufficio controlla e vidima.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 147/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 agosto, hanno evidenziato che la riduzione del 5% per i contratti in essere deve essere considerata come una mera facoltà, strumentale alla realizzazione degli obiettivi di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi imposta dal legislatore.

Il legislatore, allo scopo di raggiungere l’obiettivo di riduzione dei costi per acquisti e forniture, autorizza le p.a. ad incidere sui contratti in essere, in deroga ai principi civilistici in tema di accordo (artt. 1372 e ss c.c.) ed attribuendo ex lege alla parte pubblica poteri di modifica o di risoluzione unilaterale del contratto.

In entrambi i casi l’esercizio di siffatto potere viene rimesso alla valutazione discrezionale dell’Ente (esprimendosi la legge in termini di diritto di recesso o di autorizzazione alla riduzione dell’importo).

Spetterà, dunque, al contraente pubblico valutare, nel caso concreto, se procedere o meno alla decurtazione prevista, eventualmente considerando anche l’oggetto della prestazione dedotta in contratto e le altre clausole del regolamento contrattuale, purché venga assicurata la finalità di riduzione dei costi di acquisto fissata dall’articolo 4 del d.l. 66/2014 a cui il potere di rideterminazione unilaterale dell’importo del contratto è strumentale.

 


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