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Puglia, deliberazione n. 141 – Contributo straordinario organismo partecipato


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di procedere all’erogazione di un contributo straordinario a favore di un ente pubblico di cui l’ente è socio fondatore.

L’ente ha chiesto, inoltre, cosa debba intendersi, secondo la legge 56/2014, per gestione provvisoria.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 141/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 agosto, hanno chiarito che tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di controllo nel senso del divieto di soccorso finanziario per l’abbandono della logica del salvataggio obbligatorio degli organismi in condizioni di irrimediabile dissesto.

Ciò anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi.

Tale disposizione è espressamente rivolta alle erogazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche in favore delle proprie società partecipate non quotate e, quindi, non contempla espressamente anche gli enti pubblici alla cui categoria deve ascriversi la Fiera del Levante.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili, ai fini dell’applicazione della normativa devono porsi in rilievo le caratteristiche del soggetto giuridico in senso lato “partecipato” o “fondato” dall’ente locale.

Il Tar Puglia, con sentenza n. 2558/2008, ha riconosciuto la qualità di organismo di diritto pubblico all’Ente Fiera del Levante ed ha sottolineato che l’Ente presenta molteplici indici rivelatori della dominanza pubblica (organi di nomina pubblica, finanziamenti prevalentemente pubblici, controllo pubblico sulla gestione) e che beneficia della copertura delle proprie eventuali perdite di gestione attraverso contributi dello Stato e di altri enti pubblici rimanendo indenne dal rischio di impresa.

In merito alle novità apportate dalla legge 56/2014, i magistrati contabili hanno ricordato che il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 (8 aprile 2014), restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del Tuel.

La gestione provvisoria deve, quindi, secondo il dettato legislativo, essere limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

 


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