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Appalti: non c’è responsabilità solidale tra p.a. e appaltatore nei confronti dei lavoratori


In caso di ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010, oppure, in via residuale, della tutela prevista dall’art. 1676 codice civile.

Non trova, al contrario, applicazione la disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore di cui all’articolo 29 del d.lgs. 276/2003.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez lavoro, con la sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014.

Il d.p.r. 207/2010 contiene una serie di previsioni volte a garantire l’osservanza della disciplina lavoristica e delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali da parte dell’impresa esecutrice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e del subappaltatore.

In particolare, la disciplina dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva (articolo 4) e retributiva (articolo 5) dell’esecutore e del subappaltatore, nonché la connessa disposizione sul documento unico di regolarità contributiva (articolo 6).

Tali specifici strumenti, se attivati nei tempi e nei modi prescritti, consentono ai lavoratori impiegati negli appalti pubblici di ottenere direttamente dall’amministrazione committente il pagamento delle retribuzioni dovute dal loro datore di lavoro anche in corso d’opera.

Qualora i lavoratori non utilizzino tali strumenti è sempre possibile far ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all’articolo 1676 del codice civile (secondo cui i lavoratori dipendenti dell’appaltatore che abbiano prestato la loro opera per l’esecuzione dell’opera appaltata possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore), applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni.

Secondo la Corte di Cassazione, non è applicabile la previsione di cui all’articolo 29 del d.lgs. 276/2003, pertanto risulta esclusa la responsabilità solidale tra committente e appaltatore (o subappaltatore).

 


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