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Puglia, deliberazione n. 128 – Leasing in costruendo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’utilizzo dello schema contrattuale del leasing in costruendo per un intervento di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune, nonché sulla correttezza della contabilizzazione dell’operazione secondo il metodo patrimoniale

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 128/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto, trattandosi di una valutazione afferente ad una scelta discrezionale già operata dall’amministrazione pubblica, atteso che la procedura ad evidenza pubblica è già stata espletata, il contraente è già stato individuato e deve essere adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ed, infatti, “la reale qualificazione dell’operazione, in termini di concreta applicabilità della disciplina richiamata dalla decisione Eurostat 11 febbraio 2004, non può che spettare all’Ente, che dovrà far riferimento alle circostanze in concreto della fattispecie per annoverarla o meno in una forma di partenariato pubblico-privato”.

 


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